top of page

Statuto

ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS 

 

AGGIORNATO NELL’ASSEMBLEA DEL 20 GIUGNO 2026 

 

Sede legale: Grosseto, Via Francesco Crispi 25, 58100
 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate,

Ufficio di Grosseto, il 27 luglio 2026 al n.890  


Codice fiscale 92046650468

Logo Mandalavita

Statuto

 ART. 1 

(Denominazione, sede e durata) 

E’ stata costituita nel 2009, ai sensi del Codice civile, ed è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: MANDALAVITA APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Grosseto, e con durata illimitata. 

ART. 2 

(Scopo, finalità e attività) 

L’Associazione MANDALAVITA APS nasce dall’idea di Rita Roberto di “danzare in cerchio i colori della vita” integrando vari saperi e insegnamenti, e si ispira ai valori della solidarietà sociale, della libertà e della giustizia, della cultura della pace e del dialogo tra i popoli, dello studio e della formazione, dell’accoglienza, dell’ascolto e del non-giudizio. 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; In particolare le finalità dell’Associazione sono indirizzate:’ -alla creazione e gestione di aree attrezzate, di parchi artistici, di giardini attrezzati con istallazioni artistico-ricreative. 

-alla promozione in ogni ambito sociale della conoscenza del Mandala e del Labirinto unicursale, dell'utilizzo della creatività in ogni sua forma, del metodo MANDALAVITA® e della pedagogia della pace. 

-all’aggiornamento e formazione continua di quanti operano al raggiungimento dei fini dell’Associazione, compreso il personale docente della Scuola, alla formazione, professionale sul metodo MANDALAVITA®. 

Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione promuove attività artistico creative (tra cui seminari, laboratori, conferenze, corsi, flash mob, viaggi culturali, land art, ecc), come strumenti di autoconoscenza, di sviluppo personale e di integrazione sociale. 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

ART. 3 

(Ammissione e numero degli associati) 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 persone fisiche o altro numero stabilito dalla legge. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le sue finalità e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: 

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Tale Libro può essere compilato anche in forma digitale. 

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

ART. 4 

(Diritti e obblighi degli associati) 

Gli associati hanno il diritto di: 

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 

esaminare i libri sociali; 

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 

frequentare i locali dell’associazione; 

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; 

 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea; 

utilizzare gli strumenti, i beni e le installazioni dell’Associazione con cura e diligenza, preservandone l’integrità e la funzione. 

 

ART. 5 

(Perdita della qualifica di associato) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, oppure utilizza, cede, o commercializza il metodo MANDALAVITA®, di proprietà dell’Associazione, senza autorizzazione o a fine di lucro personale, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

L’associato può sempre recedere dall’associazione. 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. 

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS 

 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

ART. 6 

(Organi) 

Sono organi dell’associazione: 

l’Assemblea; 

Il Consiglio Direttivo; 

il Presidente; 

l’Organo di controllo, se ritenuto opportuno o reso obbligatorio. 

 

ART. 7 

(Assemblea) 

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, dalla delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. 

Ciascun associato ha un voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato. 

Nel caso di convocazione dell’Assemblea on line, in cui si effettuano le elezioni degli organi, non sono previste deleghe al voto. 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione agli associati, anche tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, all’indirizzo risultante dal libro degli associati. 

Il Presidente convoca, o in presenza o in modalità on line, l’Assemblea che si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando, nelle medesime modalità, se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, in regola con le quote associative. 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

elegge e revoca il presidente e i componenti degli organi associativi e, nomina se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

approva la delibera di esclusione degli associati; 

approva il bilancio di esercizio; 

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

approva gli eventuali Regolamenti; 

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 

- delibera lo scioglimento; 

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; 

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 

Nell’Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In quella per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di due terzi degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

ART. 8 

(Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; 

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; 

-- deliberare l’ammissione e proporre all’Assemblea l’esclusione degli associati; 

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. 

-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili, oltre all'eventuale componente di diritto di cui all'art. 8-bis. 

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle riunioni e delle assemblee, tenuta dei Libri Sociali e dei documenti, gestione dei Soci, cura e gestione del patrimonio associativo. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire o in presenza o a distanza, o in forma mista, mediante piattaforme e sistemi telematici in cui si possano identificare i partecipanti. 

Le deliberazioni dell’Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza 

ART. 8-bis 

(Ideatrice del Metodo MandalaVita®) 

Tra i fondatori dell'associazione Mandalavita la Sig.ra Rita Roberto, in riconoscimento del ruolo svolto nella costituzione e nello sviluppo delle finalità associative, viene riconosciuta l'ideatrice del Metodo MandalaVita® e responsabile dell’impianto metodologico e pedagogico, che rappresenta il nucleo identitario dell'Associazione. 

In tale veste partecipa di diritto al Consiglio Direttivo quale componente aggiuntivo rispetto al numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea e mantiene tale qualità fintanto che conserva la qualifica di associata, salvo rinuncia volontaria. 

L'ideatrice gode dei medesimi diritti e doveri attribuiti agli altri componenti del Consiglio Direttivo, compreso il diritto di voto. 

Ella può candidarsi ed essere eletta quale componente del Consiglio Direttivo. In tal caso, per la durata del mandato elettivo, la partecipazione di diritto prevista dal presente articolo resta sospesa. 

In qualità di componente del Consiglio Direttivo, è eleggibile a tutte le cariche associative previste dallo Statuto, compresa la carica di Presidente. 

ART. 9 

(Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

ll Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio stesso. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta. 

ll Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento. 

ART. 10 

(Organo di controllo) 

L’Organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall’Assemblea se lo ritiene necessario o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge. 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 

(Revisione legale dei conti) 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 

ART. 12 

(Patrimonio) 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

ART. 13 

(Divieto di distribuzione degli utili) 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

ART. 14 

(Risorse economiche) 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS 

 

propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. 

ART. 15 

(Bilancio di esercizio) 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

ART. 16 

(Bilancio sociale e informativa sociale) 

L’associazione pubblica il Bilancio Sociale se l’Assemblea lo ritiene opportuno o se ricorrono i presupposti di legge In questo caso deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. 

L’associazione deve pubblicare annualmente, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, se ne ricorrono i presupposti. 

ART. 17 

(Libri) 

L’associazione deve tenere i seguenti libri: 

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; 

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; 

 

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora costituito. 

I Libri dell’Associazione sono compilati e conservati a cura del Segretario. 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità chiedendo al Segretario di prenderne visione nella modalità più semplice, anche digitale. 

ART. 18 

(Volontari) 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS 

 

ART. 19 

(Lavoratori) 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati. 

ART. 20 

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 

ART. 21 

(Rinvio) 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. 
 

NOTA. Lo Statuto dell’Associazione Mandalavita è stato redatto con Atto costitutivo del 31 agosto del 2009, aggiornato una prima volta nel 2022 nell’assemblea del 20 agosto 2022, e nuovamente aggiornato nell’Assemblea del 20 giugno 2026 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Grosseto, il 27 luglio 2026 al n.890. 

bottom of page